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Dal 1° luglio l' attestato di certificazione energetica è obbligatorio


In attesa delle linee guida nazionali molti i dubbi sui criteri di applicazione della misura

Dal 1° luglio scatta l'obbligo di «dotare» dell'attestato di certificazione energetica tutti gli edifici o porzioni di edifici trasferiti a titolo oneroso, come previsto dall'articolo 6, comma 1-bis, lettera c) del Dlgs 192/2005.

La misura riguarderà circa 600mila compravendite, se si considera che nel secondo trimestre del 2009 si stimano circa 730mila transazioni immobiliari. Ad essere interessate saranno anche permute immobiliari, transazioni, cessioni o conferimenti di immobili nei patrimoni sociali.

Per alcuni edifici non è necessario redigere il documento come: gli edifici inagibili, gli edifici che ugualmente non comportano un consumo energetico (portici, legnaie, ecc.)., gli edifici privi di qualsiasi impianto (per i quali non si può in alcun modo calcolare la prestazione energetica), i fabbricati isolati, con una superficie utile totale inferiore a 5 metri quadrati.

Molti i dubbi operativi su questa misura. Il DLgs 112/2008, abrogando i commi 3 e 4 dell'articolo 6 del DLgs 192/2005, ha eliminato la sanzione della nullità del contratto di compravendita per chi non avesse allegato la certificazione al rogito. L'obbligo di dotare l'immobile di una certificazione è comunque previsto dalla normativa nazionale vigente. Pertanto, la violazione dell'obbligo di consegnare la certificazione, anche se non può invalidare l'atto di trasferimento, può essere fonte di responsabilità civile del venditore verso l'acquirente, quanto meno per la mancata informazione sull'inesistenza del documento. Trattandosi di un obbligo previsto da una disposizione legislativa, l'acquirente ha il diritto di sapere che non è stato rispettato e conseguentemente agire in sede di trattativa sul prezzo.

Per quanto concerne le modalità per il rilascio dell'attestato di qualificazione energetica, in assenza delle linee guida nazionali e dei decreti che dovrebbero individuare gli esperti e gli organismi cui affidare le verifiche, trovano applicazione le disposizioni regionali in materia.

Fino al 30 giugno, l'obbligo di consegnare all'acquirente l'attestato di certificazione energetica è previsto per gli edifici di nuova costruzione, ossia quelli per i quali è stato richiesto il permesso di costruire o presentata la Dia dopo l'8 ottobre 2005; gli edifici radicalmente ristrutturati; gli edifici sui quali dopo il 1° gennaio 2007 sono stati compiuti interventi agevolati per il risparmio energetico; gli edifici pubblici per i quali dopo il 1° luglio 2007 sono sona effettuati interventi di sostituzione degli impianti.
dal www.sole24ore.com


Vuoi vendere casa ?

Ora tra i documenti devi preparare l’Attestato di Qaualificazione Energetica. Dal primo luglio per vendere casa tra privati c’è una novità: l’appartamento o l’immobile dovrà essere dotato del cosiddetto AQE, cioè l’attestato di qualificazione energetica.
Dal primo luglio del 2010 il certificato sarà obbligatorio anche per affittare.
L’attestato di certificazione energetica è un documento che stabilisce il consumo di energia per il riscaldamento invernale e pone l’edificio in analisi in una classificazione in base al valore del consumo.

Il consumo degli edifici dipende da molti fattori: dal tipo di muri e di isolamento, grado di illuminazione, dalle ore di esposizione al sole, dall’ampiezza delle finestre.
Nell’attestato possono essere indicati anche possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche del sistema edificio-impianti.

La certificazione energetica può essere rilasciata da ingegneri, architetti, geometri, periti anche non estranei alla proprietà; costa da 400 a 1.000 euro, in media, per un singolo appartamento. Ma se attesta una buona efficienza ha anche un valore aggiunto non trascurabile, perché una casa per cui si possono attestare buoni consumi ha maggiore vendibilità sul mercato. I costi poi possono essere abbattuti drasticamente con certificazioni cumulative: è possibile ad esempio far certificare tutto il condominio. L’attestato di certificazione energetica ha una validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento che modifica la prestazione dell’edificio o dell’impianto in termini di assorbimento di corrente.

da: il Portale del consumatore

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