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Detrazione del 50%: tetto massimo




Fino al 30 giugno 2013 ci sono due sistemi di detrazione fiscale in vigore (Decreto Crescita - D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 13 del 7 agosto 2012) 

1) Detrazioni per ristrutturazioni 50% fino al limite di spesa di euro 96.000 per ogni unità immobiliare

2) Detrazioni per riqualificazioni energetiche 50% a unità immobiliare, per un limite di spesa determinato dal tipo di intervento: 

  • riqualificazione globale: fino a max euro 100.000
  • interventi sull'involucro edilizio compreso serramenti esterni : fino a max euro 60.000
  • posa pannelli solari per produzione acqua calda : fino a max euro 60.000
  • sostituzione di impianti di riscaldamento invernale o parziale, con pompe di calore o geotermici: fino a max euro 30.000

Se non ci saranno altre proroghe, a partire dal 1° luglio 2013 le detrazioni passeranno ad una percentuale unica del 36% , con spesa massima di euro 48.000 per ristrutturazione edilizia.

E' importante sapere che possono beneficiare della detrazione: il proprietario, oppure l'usufruttuario o il figlio convivente del proprietario oppure il convivente. A patto che l'edificio sia dotato di un vecchio impianto di riscaldamento.  Per le ristrutturazioni edilizie deve essere presentata la domanda edilizia comunale con la firma di un tecnico.

Le detrazioni del 50% per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica non sono cumulabili con eventuali contributi comunitariregionali o locali.
A precisarlo è l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 3/ del 26 gennaio 2010.

La Risoluzione è stata adottata in risposta ad un quesito posto dalla regione Piemonte inerente la L.R. 23/2002 che prevede:
1) finanziamenti agevolati (generalmente a tasso zero) erogati tramite fondo rotativo;
2) contributi in conto interessi, corrisposti al fine di ridurre l'entità degli interessi passivi maturati con riferimento a contratti di finanziamento stipulati dai beneficiari con gli istituti bancari;
3) prestazione di garanzie direttamente a favore degli istituti di credito eroganti i finanziamenti finalizzati alla realizzazione degli interventi di riqualificazione.

L'Agenzia ha chiarito che l'art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 115/2008, prevede che "a decorrere dal 1 gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4".
Anche il Ministero dello Sviluppo Economico ha affermato che la detrazione d'imposta del 55% è riconducibile fra gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato, e, di conseguenza, non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalle Regioni o dagli enti locali.

In sintesi, tutti i contribuenti che, a partire dall'1 gennaio 2009, hanno sostenuto spese per interventi di riqualificazione energetica rientranti nell'oggetto dell'agevolazione fiscale, devono scegliere se beneficiare della detrazione ovvero fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali.


Attenzione la legge viene continuamente aggiornata:

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